| Descrizione del servizio | Al Pubblico Ministero spetta il compito di eseguire le sentenze di condanna a pena detentiva (arresto o reclusione). Pervenuta la sentenza definitiva da parte del Giudice, il Pubblico Ministero, se l’entità della pena inflitta rientra entro i limiti previsti (4 anni) dall’art. 656 c.p.p. e ricorrono i presupposti di legge, emette l’ordine di carcerazione con sospensione. L’ordine di esecuzione resta sospeso per 30 gg dalla notifica, termine entro cui è possibile richiedere la concessione di misure alternative alla detenzione. Se nessuna istanza è presentata, il Pubblico Ministero revoca l’ordine di sospensione ed emette l’ordine di esecuzione. |
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